Art. 1
In vigore dal 13 ago 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia concernente il rifornimento idrico del comune di Gorizia, firmato a Nova Gorica il 21 novembre 1975.
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