Art. 2

In vigore dal 13 ago 1977
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all' dell'accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;441#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Jugoslavia concernente il rifornimento idrico del comune di Gorizia, firmato a Nova Gorica il 21 novembre 1975. — Testo vigente | Portale Normativo