Art. 3

In vigore dal 13 ago 1977
È concesso al comune di Gorizia un contributo di L. 70.430.060 a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1975 al 31 dicembre 1976.
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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;441#art-3

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