Art. 3
In vigore dal 13 ago 1977
È concesso al comune di Gorizia un contributo di L. 70.430.060 a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1975 al 31 dicembre 1976.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-05-16;441#art-3