TrattatoCapo III

Art. 21

In vigore dal 15 mag 1977
. L'articolo 178 del Trattato che istituisce la Comunità Europea della Energia Atomica è sostituito dalle disposizioni seguenti: "Articolo 178 Se, all'inizio dell'esercizio finanziario, il bilancio non è stato ancora votato, le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra suddivisione, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 183, nel limite di un dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere per effetto di mettere a disposizione della Commissione crediti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio in preparazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, semprechè siano osservate le altre condizioni di cui al primo comma. Se tale decisione concerne spese diverse da quelle che derivano obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma, il Consiglio la trasmette immediatamente all'Assemblea; entro un termine di trenta giorni l'Assemblea, deliberando alla maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, può prendere una decisione differente su queste spese per quanto riguarda la parte superiore al dodicesimo di cui al primo comma. Questa parte della decisione del Consiglio è sospesa sino al momento in cui l'Assemblea abbia preso la decisione. Se nel termine precitato l'Assemblea non ha preso una decisione diversa da quella del Consiglio, quest'ultima viene considerata definitivamente adottata. La decisione di cui ai commi secondo e terzo prevedono le misure necessarie in materia di risorse per garantire l'applicazione del presente articolo"
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-04-06;148#art-t-21

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo