Trattato›Capo II
Art. 17
In vigore dal 15 mag 1977
.
Il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea è
completato dalle disposizioni seguenti:
"Articolo 206-ter
L'Assemblea, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a
maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo essa esamina, successivamente al Consiglio, i conti e il bilancio finanziario di cui all'articolo 205-bis, nonché la relazione annua della Corte dei Conti, accompagnata dalle risposte delle Istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;148#art-t-17