Trattato›Capo III
Art. 20
In vigore dal 15 mag 1977
.
L'articolo 177 del Trattato che istituisce la Comunità Europea
dell'Energia Atomica è sostituito dalle disposizioni seguenti:
"Articolo 177
1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31
dicembre.
Il bilancio di cui al presente articolo comprende il bilancio di
funzionamento ed il bilancio delle ricerche e degli investimenti.
2. Ciascuna Istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 1°
luglio, uno stato di previsione delle proprie spese. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti.
Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed
una previsione delle spese.
3. La Commissione deve sottoporre al Consiglio il progetto
preliminare di bilancio non oltre il 1° settembre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.
Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto
preliminare, consulta la Commissione ed eventualmente le altre Istituzioni interessate.
Il Consiglio, con deliberazioni a maggioranza qualificata,
stabilisce il progetto di bilancio e lo trasmette all'Assemblea.
4. Il progetto di bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea non
oltre il 5 ottobre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.
L'Assemblea, deliberando alla maggioranza dei membri che la
compongono, ha il diritto di emendare il progetto di bilancio e, deliberando alla maggioranza assoluta dei suffragi espressi, di proporre al Consiglio modificazioni al progetto per quanto riguarda le spese derivanti obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma.
Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla
comunicazione del progetto di bilancio, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione, il bilancio è definitivamente adottato. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non abbia emendato il progetto di bilancio ovvero non abbia proposto modificazioni a quest'ultimo, il bilancio si considera definitivamente adottato.
Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia adottato emendamenti o proposto modificazioni, il progetto di bilancio così emendato o corredato di proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio.
5. Il Consiglio, dopo aver discusso con la Commissione ed
eventualmente con le altre Istituzioni interessate in merito al progetto di bilancio, delibera alle condizioni che seguono:
a) il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata,
modificare ciascuno degli emendamenti adottati dall'Assemblea;
b) per quanto concerne le proposte di modifica:
- qualora una modificazione proposta dall'Assemblea non abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di un'Istituzione, segnatamente in quanto l'aumento delle spese che ne deriverebbe è espressamente compensato da una o più modificazioni proposte, comportanti una corrispondente riduzione delle spese. Il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, rigettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di rigetto, la proposta di modificazione è accettata;
- qualora una proposta di modificazione presentata
dall'Assemblea abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una Istituzione, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, accettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di accettazione, la proposta di modificazione è rigettata;
- qualora, in applicazione delle disposizioni in uno dei
precedenti commi, il Consiglio abbia rigettato una proposta di modificazione, esso può, deliberando a maggioranza qualificata sia mantenere l'importo che figura nel progetto di bilancio sia fissare un altro importo.
Il progetto di bilancio è modificato in funzione delle proposte di
modifica accettate dal Consiglio.
Qualora, entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione
del progetto di bilancio, il Consiglio non abbia modificato alcun emendamento adottato dall'Assemblea e le proposte di modificazione da essa presentate siano state accettate, il bilancio si considera definitivamente adottato. Il Consiglio informa l'Assemblea del fatto che non ha modificato alcun emendamento e che le proposte di modificazione sono state accettate.
Qualora, entro tale termine, il Consiglio abbia modificato uno o
più emendamenti adottati dall'Assemblea o le proposte di modificazione da essa presentate siano state rigettate o modificate, il progetto di bilancio modificato è trasmesso nuovamente all'Assemblea. Il Consiglio espone a quest'ultima il risultato delle proprie deliberazioni.
6. Entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione del
progetto di bilancio, l'Assemblea, informata dell'esito delle proprie proposte di modificazione, può, deliberando a maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi emendare o rigettare le modificazioni apportate dal Consiglio ai suoi emendamenti e adotta quindi il bilancio. Qualora entro tale termine, l'Assemblea non si sia pronunciata, il bilancio si considera definitivamente adottato.
7. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il
Presidente dell'Assemblea costata che il bilancio è definitivamente adottato.
8. Tuttavia l'Assemblea, che delibera alla maggioranza dei membri che la compongono e dei due terzi dei suffragi espressi può, per importanti motivi, rigettare il progetto di bilancio e chiedere che le venga presentato un nuovo progetto.
9. Per l'insieme delle spese diverse da quelle derivanti
obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma, è fissato ogni anno un tasso massimo di aumento rispetto alle spese della stessa natura dell'esercizio in corso.
La Commissione, dopo aver consultato il Comitato di politica
economica, costata tale tasso massimo che risulta:
- dall'evoluzione in volume del prodotto nazionale lordo nella
Comunità,
- dalla variazione media dei bilanci degli Stati membri, e
- dall'evoluzione del costo della vita durante l'ultimo
esercizio.
Il tasso massimo è comunicato anteriormente al 1° maggio a tutte le
Istituzioni della Comunità. Queste sono tenute a rispettarlo durante la procedura di bilancio, fatte salve le disposizioni del quarto e del quinto comma del presente paragrafo.
Qualora, per le spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente
dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma, il tasso di aumento risultante dal progetto di bilancio stabilito dal Consiglio sia superiore alla metà del tasso massimo, l'Assemblea, nell'esercizio del proprio diritto di emendamento, può ancora aumentare l'importo totale di tali spese nei limiti della metà del tasso massimo.
Quando l'Assemblea, il Consiglio o la Commissione ritengono che le attività delle Comunità esigono che il tasso stabilito secondo la procedura definita al presente paragrafo sia superato, può essere fissato un nuovo tasso mediante accordo tra il Consiglio, che delibera a maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.
10. Ciascuna Istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del Trattato e degli Atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie della Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-04-06;148#art-t-20