Trattato›Capo III
Art. 23
In vigore dal 15 mag 1977
.
L'articolo 180 del Trattato che istituisce la Comunità Europea
della Energia Atomica è sostituito dalle disposizioni seguenti:
"Articolo 180
1. È istituita una Corte dei Conti.
2. La Corte dei Conti è composta di nove membri.
3. I membri della Corte dei Conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi paesi, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie d'indipendenza.
4. I membri della Corte dei Conti sono nominati per un periodo di sei anni dal Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione dell'Assemblea.
Tuttavia, nelle prime nomine, quattro membri della Corte dei Conti,
designati a sorte, ricevono un mandato limitato di quattro anni.
I membri della Corte dei Conti possono essere nuovamente nominati.
I membri designano tra di loro per tre anni, il Presidente della
Corte dei Conti. Il mandato del Presidente è rinnovabile.
5. I membri della Corte dei Conti esercitano le loro funzioni in
piena indipendenza, nell'interesse generale delle Comunità.
Nell'adempimento del loro dovere essi, non sollecitano nè
accettano istruzioni da alcun governo nè da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni.
6. I membri della Corte dei Conti non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.
7. A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei
membri della Corte dei Conti cessano individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni d'ufficio dichiarate dalla Corte di Giustizia conformemente alle disposizioni del paragrafo 8.
L'interessato è sostituito per la restante durata del suo mandato.
Salvo il caso delle dimissioni d'ufficio, i membri della Corte dei Conti restano in carica fino a quando non siasi provveduto alla loro sostituzione.
8. I membri della Corte possono essere destituiti dalle loro
funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi, soltanto se la Corte di Giustizia costata, su domanda della Corte dei Conti, che essi non sono più in possesso dei requisiti richiesti o non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica.
9. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa le
condizioni di impiego, in particolare gli stipendi, indennità e pensioni, del presidente e dei membri della Corte dei Conti. Esso fissa altresì, deliberando a maggioranza qualificata, tutte le indennità che abbiano valore di retribuzione.
10. Le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità Europee applicabili ai giudici della Corte di Giustizia sono applicabili anche ai membri della Corte dei Conti".
Storico versioni
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