Art. 5

LEGGE 16 febbraio 1977, n. 37

In vigore dal 13 mar 1977
I lavoratori agricoli dipendenti, che in base ai contratti collettivi o accordi sindacali prestano in cinque giorni l'ordinario orario di lavoro settimanale presso una medesima impresa agricola, hanno diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi per sei giornate di occupazione con l'obbligo, per i datori di lavoro, del versamento dei relativi contributi assicurativi.
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