Art. 3
LEGGE 16 febbraio 1977, n. 37
In vigore dal 13 mar 1977
Con effetto dal 1° gennaio 1977, il trattamento economico spettante per i casi di inabilità permanente, assoluta o parziale, e per morte ai lavoratori agricoli di età non superiore a sedici anni è equiparato al trattamento economico previsto dall'articolo 215 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i lavoratori di età superiore a sedici anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-02-16;37#art-3