Art. 2

LEGGE 16 febbraio 1977, n. 37

In vigore dal 13 mar 1977
Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano agli infortuni sul lavoro avvenuti successivamente al 31 dicembre 1976. Resta salva l'applicazione, se più favorevole, dell'indennità giornaliera prevista dal decreto ministeriale 15 novembre 1974, concernente la rivalutazione triennale delle rendite dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore agricolo.
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