Art. 4

LEGGE 16 febbraio 1977, n. 37

In vigore dal 14 mar 1988
Con effetto dal 1° gennaio 1977 il contributo di cui all' della legge 27 dicembre 1973, n. 852, è fissato nella misura del 3,50 per cento delle retribuzioni imponibili dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 205 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. (3) Con effetto dal 1° gennaio 1977 la quota capitaria annua di cui all' della legge 27 dicembre 1973, n. 852, per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, è fissata nella misura di L. 750 per ogni unità attiva facente parte del nucleo coltivatore diretto-allevatore diretto, colonico o mezzadrile. (1) (3) Il contributo di cui ai precedenti commi può essere variato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in relazione al fabbisogno annuale della gestione agricola. Per gli esercizi successivi al 1977 tale variazione è obbligatoria qualora al termine di ciascun esercizio il disavanzo della gestione risulti superiore del 10 per cento rispetto a quello dell'esercizio precedente. (2)
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