Protocollo n. 5
Art. 6
In vigore dal 27 feb 1976
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Per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, la Comunità economica europea, le Istituzioni della Convenzione e gli organi di coordinamento godono nel territorio degli Stati che sono Parti della Convenzione del trattamento concesso alle organizzazioni internazionali.
La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Comunità, delle Istituzioni della Convenzione e degli organi di coordinamento non possono essere censurate.
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