Protocollo n. 5
Art. 5
In vigore dal 27 feb 1976
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Il Consiglio dei ministri ACP è esente da qualsiasi dazio doganale, divieto o restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale; gli oggetti così importati non possono essere venduti nè ceduti a titolo oneroso o gratuito nel territorio del paese in cui sono stati importati, salvo che ciò avvenga a condizioni approvate dal Governo di questo paese.
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