Protocollo n. 4
Art. 3
In vigore dal 27 feb 1976
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Gli arbitri designati a norma dell' della Convenzione hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
Queste ultime sono stabilite dal Consiglio dei ministri.
Le spese di viaggio e di soggiorno degli arbitri sono sostenute per metà dalla Comunità e per metà dagli Stati ACP.
Le spese di cancelleria per l'istruzione delle controversie e per l'organizzazione materiale delle udienze (locali, personale, interpretariato, ecc.) sono sostenute dalla Comunità.
Le spese per misure straordinarie d'istruzione sono pagate con le altre spese e sono oggetto di anticipi pagati dalle parti alle condizioni stabilite dalla decisione degli arbitri.
Storico versioni
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