Art. 6
Protocollo n. 5

Art. 6

179 / 218
In vigore dal 27 feb 1976
. Per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, la Comunità economica europea, le Istituzioni della Convenzione e gli organi di coordinamento godono nel territorio degli Stati che sono Parti della Convenzione del trattamento concesso alle organizzazioni internazionali. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Comunità, delle Istituzioni della Convenzione e degli organi di coordinamento non possono essere censurate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-6-4