Allegato IITitolo VI

Art. 2

In vigore dal 14 gen 1976
L'Ufficio centrale invita la Commissione a riunirsi ogni volta che se ne presenti la necessità, oppure su domanda di almeno cinque Stati contraenti. Tutti gli Stati contraenti sono avvertiti, due mesi prima, dalle sessioni della Commissione. Lo avviso deve indicare esattamente le questioni delle quali è richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-ai-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali adottati a Berna il 7 febbraio 1970 ed il 9 novembre 1973: Convenzioni concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati e protocollo addizionale alle convenzioni stesse; protocolli concernenti l'aumento delle quote contributive degli Stati alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia. — Testo vigente | Portale Normativo