Art. 2
Allegato IITitolo VI

Art. 2

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In vigore dal 14 gen 1976
L'Ufficio centrale invita la Commissione a riunirsi ogni volta che se ne presenti la necessità, oppure su domanda di almeno cinque Stati contraenti. Tutti gli Stati contraenti sono avvertiti, due mesi prima, dalle sessioni della Commissione. Lo avviso deve indicare esattamente le questioni delle quali è richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno.
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