Allegato II›Titolo VI
Art. 2
72 / 103In vigore dal 14 gen 1976
L'Ufficio centrale invita la Commissione a riunirsi ogni volta che se ne presenti la necessità, oppure su domanda di almeno cinque Stati contraenti.
Tutti gli Stati contraenti sono avvertiti, due mesi prima, dalle
sessioni della Commissione. Lo avviso deve indicare esattamente le questioni delle quali è richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-ai-2