Art. 18

LEGGE 19 maggio 1975, n. 151

In vigore dal 20 set 1975
L'articolo 123 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 123 - Simulazione. - Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti. L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima".
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