Art. 23

LEGGE 19 maggio 1975, n. 151

In vigore dal 20 set 1975
L'articolo 140 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 140 - Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze. - La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'articolo 89, l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila".
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