Art. 31

LEGGE 19 maggio 1975, n. 151

In vigore dal 20 set 1975
L'articolo 149 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 149 - Scioglimento del matrimonio. - Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge. Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'articolo 82 o dell'articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge".
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