Art. 7

LEGGE 19 maggio 1975, n. 151

In vigore dal 20 set 1975
L'articolo 90 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 90 - Assistenza del minore. - Con il decreto di cui all'articolo 84 il tribunale o la corte d'appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali".
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