Art. 15

LEGGE 20 marzo 1975, n. 70

In vigore dal 3 apr 1975
(Ruoli) Il personale dipendente dagli enti pubblici di cui all' della presente legge, viene inquadrato nei ruoli: a) amministrativo; b) tecnico; c) professionale. Appartengono al ruolo amministrativo i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi organizzativi, patrimoniali e contabili. Appartengono al ruolo tecnico i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi di ricerca, di assistenza, tecnica e sociale, meccanica e meccanografica, di operatore tecnico e di operaio. I regolamenti degli enti, in relazione alle esigenze e alla natura di ciascun ente, possono prevedere l'unificazione dei ruoli amministrativi e tecnici. Appartengono al ruolo professionale i dipendenti i quali, nell'esercizio della attività svolta nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente cui appartengono, si assumono, a norma di legge, una personale responsabilità di natura professionale e per svolgere le loro mansioni devono essere iscritti in albi professionali. Dell'esercizio dei singoli mandati professionali i dipendenti appartenenti al ruolo professionale rispondono direttamente al legale rappresentante dell'ente.
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