Art. 10

LEGGE 20 marzo 1975, n. 70

In vigore dal 3 apr 1975
(Libertà di opinione e diritti sindacali) Ai dipendenti degli enti pubblici si applicano - per quanto attiene alla disciplina dei diritti di libertà di opinione e di libertà e attività sindacale - le disposizioni previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e dalle eventuali successive modifiche, con le integrazioni e le norme di attuazione stabilite negli accordi sindacali di cui al successivo articolo 28, ultimo comma. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 37 della citata legge 20 maggio 1970, n. 300. Il personale ha facoltà di delegare l'ente da cui dipende per il versamento di contributi sindacali alla federazione nazionale del sindacato di appartenenza.
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