Art. 11

LEGGE 20 marzo 1975, n. 70

In vigore dal 3 apr 1975
(Provvedimenti disciplinari) Il dipendente che contravviene ai doveri del proprio ufficio è soggetto, in relazione alla gravità e alla reiterazione delle inosservanze e al danno cagionato all'ente o ai terzi, ai provvedimenti disciplinari previsti per le stesse infrazioni commesse dai dipendenti civili dello Stato. Per la disciplina relativa alla contestazione delle infrazioni ai doveri di ufficio, alla nomina e ai compiti dell'istruttore e dei consulenti tecnici, al diritto di difesa e alle procedure davanti alle commissioni disciplinari, si applicano le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato adattate dai regolamenti alla struttura organizzativa dei singoli enti. Gli accordi sindacali di cui al successivo articolo 28, ultimo comma, potranno prevedere la disciplina relativa alla nomina e composizione delle commissioni disciplinari e alla scelta dei componenti delle commissioni stesse.
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LEGGE 20 marzo 1975, n. 70 (Art. 11 Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.) — Testo vigente | Portale Normativo