Art. 23

LEGGE 20 marzo 1975, n. 70

In vigore dal 3 apr 1975
(Commissione del personale) Presso ogni ente è costituita una commissione del personale presieduta dal presidente dell'ente, o, per sua delega, da un membro del consiglio di amministrazione e composta da dipendenti dell'ente per metà nominati dall'ente ivi compreso il direttore generale e per metà eletti da tutto il personale, secondo le norme previste dagli accordi sindacali di cui al successivo articolo 28, ultimo comma. La commissione del personale esprime pareri e formula proposte sulla formazione e modificazione dei regolamenti organici, sulla organizzazione amministrativa, sull'impiego del personale, sulla costituzione dei gruppi di lavoro, sul passaggio del personale da una funzione ad altra equivalente nell'ambito della medesima qualifica ed è sentita sui trasferimenti, sui provvedimenti di cessazione dal servizio non conseguenti al raggiungimento del limite di età, sulle proposte di stanziamento di bilancio ed in genere su tutti i provvedimenti che riguardano il personale.
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