Art. 1
LEGGE 14 ottobre 1974, n. 525
In vigore dal 2 mar 1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 GENNAIO 1978, N. 10, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 FEBBRAIO 1978, N. 46
.
Le norme regolamentari di cui all'ultimo comma del citato articolo 9 devono prevedere:
a) la possibilità di presentazione di liste, tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con numero di candidati non superiore al numero degli eligendi; la possibilità di esprimere preferenze all'interno della lista prescelta in numero non superiore a un terzo degli eligendi;
b) la durata in carica non superiore ad un anno;
c) le modalità di eventuale sostituzione nei casi di dimissioni o di perdita della qualità di elettore.
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