Art. 4
LEGGE 14 ottobre 1974, n. 525
In vigore dal 22 nov 1974
Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblee per locali idonei e adeguatamente attrezzati, messi a disposizione dall'università fermo restando il regolare funzionamento delle attività didattiche e scientifiche, e di avvalersi di ogni altro strumento democratico utile allo svolgimento delle assemblee stesse.
Gli organi accademici regolano, secondo criteri generali e oggettivi, l'uso di tali locali in caso di concorso di più richieste.
Gli studenti eletti nei consigli di facoltà, di amministrazione delle università e delle opere universitarie, decidono a maggioranza circa la data e le modalità di convocazione e svolgimento dell'assemblea destinatala formulare il regolamento, che deve essere reso pubblico.
Tale regolamento deve stabilire in ogni caso i modi di convocazione, di autoconvocazione e di svolgimento delle assemblee, il numero dei presenti necessario per la validità di esse, il diritto di tutti gli studenti di parteciparvi, le garanzie per le minoranze, la pubblicità degli atti, incluse le eventuali posizioni dissenzienti, i sistemi di votazione e quanto altro è richiesto per assicurare la democraticità del dibattito e delle conclusioni.
Il consiglio di amministrazione accerta la conformità del regolamento alle norme di cui al comma precedente.
Le assemblee possono sollecitare la presa di posizione degli organi accademici, per quanto di competenza di questi ultimi, sulle proprie richieste.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 ottobre 1974
LEONE
RUMOR - MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-10-14;525#art-4