Art. 1 · LEGGE 14 ottobre 1974, n. 525

Art. 1

LEGGE 14 ottobre 1974, n. 525

In vigore dal 2 mar 1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 GENNAIO 1978, N. 10, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 FEBBRAIO 1978, N. 46 . Le norme regolamentari di cui all'ultimo comma del citato articolo 9 devono prevedere: a) la possibilità di presentazione di liste, tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con numero di candidati non superiore al numero degli eligendi; la possibilità di esprimere preferenze all'interno della lista prescelta in numero non superiore a un terzo degli eligendi; b) la durata in carica non superiore ad un anno; c) le modalità di eventuale sostituzione nei casi di dimissioni o di perdita della qualità di elettore.
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