Art. 2

LEGGE 14 ottobre 1974, n. 525

In vigore dal 22 nov 1974
L'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, è così modificato: 1) al decimo comma, lettera h), le parole "tre rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti "sei rappresentanti"; 2) il tredicesimo comma è sostituito dai seguenti: "Se gli eligendi siano tre o più di tre, il voto è limitato ad un terzo dei nominativi da eleggere. Per quanto riguarda gli studenti, la votazione comporta la elezione di tutti i loro rappresentanti, nei consigli di amministrazione delle opere universitarie, nei consigli di amministrazione delle università, nei consigli di facoltà, quando si raggiungano le seguenti percentuali degli aventi diritto: a) università fino a 20.000 studenti iscritti: 20 per cento; b) università da 20.000 a 50.000 studenti iscritti: 15 per cento; c) università con oltre 50 mila studenti iscritti: 10 per cento. Per i consigli di facoltà le percentuali sono riferite agli studenti iscritti alle facoltà stesse, in base ai parametri indicati nel secondo comma del presente articolo. La votazione è valida anche quando la percentuale dei votanti sia inferiore ai quorum indicati nei precedenti due commi; in tal caso è proporzionalmente ridotto il numero dei rappresentanti, ferma restando comunque la presenza di almeno uno studente nel consiglio di amministrazione delle opere universitarie, di due nel consiglio di amministrazione dell'università e, per i consigli di facoltà, di uno quando siano previsti cinque rappresentanti, di due quando ne siano previsti sette, di tre quando ne siano previsti nove. La mancata partecipazione di una o più rappresentanze non infirma la valida costituzione dell'organo".
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