Art. 23

LEGGE 14 ottobre 1974, n. 504

In vigore dal 12 nov 1975
Il termine del 28 febbraio 1974 indicato dall' del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, per la presentazione delle perizie e della documentazione a corredo delle domande intese ad ottenere i benefici previsti in dipendenza dei movimenti sismici indicati nell'articolo 2 del decreto medesimo, è stabilito al 31 dicembre 1974. Il termine del 31 ottobre 1973, indicato dall' del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è stabilito al 31 dicembre 1974. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 ottobre 1974 LEONE RUMOR - LAURICELLA - COLOMBO - TANASSI - ANDREOTTI - TAVIANI BISAGLIA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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LEGGE 14 ottobre 1974, n. 504 (Art. 23 Disposizioni integrative per accelerare l'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia colpite dal terremoto del gennaio 1968 e proroga di termini stabiliti da norme in favore delle popolazioni dell'Italia centrale danneggiate da terremoti.) — Testo vigente | Portale Normativo