Art. 23
LEGGE 14 ottobre 1974, n. 504
In vigore dal 12 nov 1975
Il termine del 28 febbraio 1974 indicato dall' del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, per la presentazione delle perizie e della documentazione a corredo delle domande intese ad ottenere i benefici previsti in dipendenza dei movimenti sismici indicati nell'articolo 2 del decreto medesimo, è stabilito al 31 dicembre 1974.
Il termine del 31 ottobre 1973, indicato dall' del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è stabilito al 31 dicembre 1974.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 ottobre 1974
LEONE
RUMOR - LAURICELLA - COLOMBO - TANASSI - ANDREOTTI - TAVIANI BISAGLIA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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