Art. 20

LEGGE 14 ottobre 1974, n. 504

In vigore dal 12 nov 1974
Nei comuni di cui all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, i proprietari dei fabbricati destinati ad uso agricolo, comunque catastati, da demolire in attuazione dei piani particolareggiati o per il trasferimento dell'abitato, hanno facoltà di chiedere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente i benefici previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, anche per la ricostruzione degli immobili su area di loro proprietà. Per le aziende agricole dei comuni anzidetti il termine di presentazione delle domande per ottenere i benefici di cui all'articolo 13-quinquies del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 14, è prorogato di altri novanta giorni decorrenti dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.
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