Art. 6

LEGGE 11 giugno 1974, n. 252

In vigore dal 9 lug 1974
I contributi dovuti per le assicurazioni contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi sono dovuti limitatamente agli ultimi due anni del periodo regolarizzato secondo le precedenti norme. In tal caso la norma contenuta nel secondo comma del precedente ha efficacia anche ai fini del diritto alle prestazioni a carico delle assicurazioni di cui al precedente comma.
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