Art. 3

LEGGE 11 giugno 1974, n. 252

In vigore dal 6 feb 1977
È istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione centrale con il compito di esaminare le dichiarazioni di cui al precedente e di esprimere parere vincolante all'Istituto nazionale della previdenza sociale sull'idoneità delle medesime ai fini della regolarizzazione assicurativa di cui alla presente legge. A tale scopo, è in facoltà della commissione sentire i soggetti di cui al primo comma dell', gli interessati o i loro aventi causa. La commissione è presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o da un suo rappresentante. Della stessa fanno parte due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro ed uno dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed un rappresentante per ogni confederazione sindacale a carattere nazionale dei lavoratori dipendenti, designato dalle organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL . I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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