Art. 4

LEGGE 11 giugno 1974, n. 252

In vigore dal 9 lug 1974
La regolarizzazione assicurativa, per i periodi anteriori al 1° maggio 1964, è effettuata mediante il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi base delle assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti. Tali contributi sono calcolati, per i periodi anteriori al 30 aprile 1952, sul valore massimo di quelli all'epoca vigenti e, per i periodi successivi, in relazione alla classe di contribuzione corrispondente alla retribuzione indicata nella dichiarazione di cui all'. Per i periodi successivi al 30 aprile 1964, ancorchè prescritti, sono dovuti i contributi base e a percentuale per le assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, vecchiaia e superstiti nonchè, secondo quanto stabilito dal successivo , per le assicurazioni contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi e per l'E.N.A.O.L.I. I contributi di cui ai precedenti commi sono maggiorati degli interessi legali calcolati al tasso del 5 per cento annuo e sono portati a conguaglio delle somme già versate per contributi e relativi interessi legali dai partiti ed organizzazioni di cui all' della presente legge, in relazione a norme di legge e a convenzioni in materia intercorse con l'Istituto nazionale della previdenza sociale che provvederà al rimborso delle eventuali eccedenze. Per i periodi successivi al 1° maggio 1964, ove la retribuzione dichiarata ai sensi del precedente risulti comunque superiore ai livelli indicati dai contratti collettivi di riferimento o dalle tabelle retributive di cui allo stesso , la regolarizzazione per la parte eccedente tali livelli retributivi e effettuata secondo le ordinarie norme di legge.
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LEGGE 11 giugno 1974, n. 252 (Art. 4 Regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione.) — Testo vigente | Portale Normativo