Art. 5

LEGGE 11 giugno 1974, n. 252

In vigore dal 9 lug 1974
I contributi versati ai sensi della presente legge sono validi a tutti gli effetti e si considerano versati alla data della domanda di regolarizzazione, semprechè il relativo versamento intervenga entro il termine di novanta giorni dalla richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il periodo intercorrente fra la data terminale del periodo regolarizzato e la data di presentazione della domanda di regolarizzazione è escluso dal computo del quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi per il diritto alla pensione per invalidità e per i superstiti e per l'ammissione al versamento dei contributi volontari.
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LEGGE 11 giugno 1974, n. 252 (Art. 5 Regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione.) — Testo vigente | Portale Normativo