Art. 4
LEGGE 27 aprile 1974, n. 174
In vigore dal 4 giu 1974
Per le occorrenze di cui alla presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 240 milioni.
All'onere relativo all'anno 1974 si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1281 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno medesimo, intendendosi corrispondentemente ridotta, per lo stesso anno, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, lettera A, della legge 23 gennaio 1968, n. 34.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 aprile 1974
LEONE
RUMOR - V. COLOMBO
E. COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Storico versioni
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