Art. 3
LEGGE 27 aprile 1974, n. 174
In vigore dal 4 giu 1974
Per far fronte alle esigenze di servizio degli uffici di cui agli articoli precedenti, le dotazioni organiche del personale del Ministero della sanità, delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie, sono così aumentate:
Posti
n.
a) ruolo dei ragionieri........... 26
b) ruolo dei segretari tecnici.... 40
c) ruolo del personale di archivio 26
d) ruolo dei dattilografi......... 26
e) ruolo delle guardie di sanità.. 120
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TOTALE 238
I vincitori dei concorsi pubblici per il conferimento dei posti suindicati saranno assegnati agli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, indicati nel bando di concorso, e non potranno essere comunque trasferiti prima di aver prestato, nella sede di assegnazione, un periodo di servizio complessivo di almeno cinque anni, dedotti i periodi in cui gli interessati siano stati in aspettativa o in congedo straordinario per qualunque motivo.
In deroga a quanto disposto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i posti occupati da personale in servizio presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera che, nelle dotazioni organiche di ciascun ruolo, si renderanno disponibili a qualsiasi titolo entro un triennio dalla data di approvazione della graduatoria saranno conferiti ai candidati dichiarati idonei secondo l'ordine di graduatoria stessa.
Storico versioni
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