Art. 1
LEGGE 27 aprile 1974, n. 174
In vigore dal 4 giu 1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Gli uffici di sanità di cui all'articolo 28 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, hanno sede ad Ancona (porto), Bari (porto), Brindisi (porto), Cagliari (porto), Catania (porto), Genova (porto), Livorno (porto), Messina (porto), Varese (aeroporto Malpensa), Napoli (porto), Roma (aeroporto Fiumicino), Palermo (porto), Taranto (porto), Trieste (porto), Venezia (porto), Imperia (porto), Pescara (porto), Salerno (porto), Trapani (porto), La Spezia (porto), Ravenna (porto), Savona (porto), Pesaro (porto), Reggio Calabria (porto), Roma (porto Fiumicino), Siracusa (porto), Bologna (aeroporto Panigale), Torino (aeroporto Caselle).
I predetti uffici, fermi restando i compiti loro spettanti in base alle leggi e ai regolamenti, sovrintendono anche ai servizi sanitari negli altri porti, aeroporti e posti di confine terrestre, indicati con decreto del Ministro per la sanità.
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