Art. 2
LEGGE 27 aprile 1974, n. 174
In vigore dal 31 dic 1976
Il Ministro per la sanità, quando non sia possibile provvedere a mezzo di un funzionario del ruolo dei medici, può conferire l'incarico della temporanea direzione degli uffici di cui all' a medici, scelti preferibilmente fra i medici specialisti in igiene o abilitati alle funzioni di medico di bordo o che abbiano specifica esperienza nel settore. L'incarico è annuale ed è conferito attraverso avviso pubblico, con criteri selettivi stabiliti con apposita ordinanza ministeriale.
Il Ministro per la sanità è altresì autorizzato a conferire, con le stesse modalità previste nel comma precedente, nel numero massimo di trenta, l'incarico di medico coadiutore presso i suddetti uffici.
L'incarico può avere durata anche inferiore ad un anno.
La facoltà di conferire gli incarichi di cui ai precedenti commi è limitata al 31 dicembre 1977, per una durata massima di un anno
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Spetta anche al Ministro per la sanità il conferimento dell'incarico ai medici delegati e coadiutori, di cui agli del regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, ed all' del regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045, che disimpegnano il servizio negli altri porti, aeroporti e posti di confine terrestre.
L'incarico è annuale per i medici delegati e può avere durata inferiore ad un anno per i medici coadiutori.
Per l'espletamento dell'incarico di cui al primo comma è corrisposto dal Ministero della sanità un compenso mensile di importo pari allo stipendio iniziale stabilito per il personale statale della carriera direttiva con parametro 307, ridotto a L. 100.000 se si tratta di medico dipendente di ente pubblico.
Per l'espletamento degli incarichi di cui al secondo e
quarto comma
il compenso è corrisposto in misura pari allo stipendio iniziale stabilito per il personale statale della carriera direttiva con parametro 257, ridotto a L. 80.000 se si tratta di medico dipendente di ente pubblico.
I compensi di cui ai precedenti commi sono comprensivi di ogni altra retribuzione per prestazioni per conto e nell'interesse dello Stato.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 1976, N.862
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