Art. 5

LEGGE 26 aprile 1974, n. 170

In vigore dal 21 giu 2000
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000, N. 164 . La concessione scaduta può essere rinnovata per periodi di dieci anni, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000, N. 164 .
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