Art. 5
LEGGE 26 aprile 1974, n. 170
In vigore dal 21 giu 2000
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000, N. 164
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La concessione scaduta può essere rinnovata per periodi di dieci anni, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000, N. 164
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