Art. 10
LEGGE 26 aprile 1974, n. 170
In vigore dal 2 giu 1974
Resta ferma l'osservanza delle norme del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione in materia di concessioni in zone situate nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale, nonchè per la utilizzazione delle zone adiacenti al demanio stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 aprile 1974
LEONE
RUMOR - DE MITA - TANASSI - COPPO - GULLOTTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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