Art. 10 · LEGGE 26 aprile 1974, n. 170

Art. 10

LEGGE 26 aprile 1974, n. 170

In vigore dal 2 giu 1974
Resta ferma l'osservanza delle norme del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione in materia di concessioni in zone situate nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale, nonchè per la utilizzazione delle zone adiacenti al demanio stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 aprile 1974 LEONE RUMOR - DE MITA - TANASSI - COPPO - GULLOTTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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