Art. 4

LEGGE 26 aprile 1974, n. 170

In vigore dal 2 giu 1974
I piani dei lavori di coltivazione dei giacimenti di idrocarburi per i quali è rilasciata concessione di stoccaggio ai sensi del precedente possono essere modificati per renderli compatibili con le operazioni di immagazzinamento del gas naturale. Le modifiche possono essere richieste dal concessionario e sono soggette alla preventiva approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, oppure possono essere disposte d'ufficio dallo stesso Ministero.
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LEGGE 26 aprile 1974, n. 170 (Art. 4 Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi.) — Testo vigente | Portale Normativo