Art. 1

LEGGE 26 aprile 1974, n. 170

In vigore dal 21 giu 2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il diritto di utilizzare giacimenti . . . per lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale appartiene allo Stato. L'attività diretta a tale fine è disciplinata dalla presente legge.
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