Art. 1
LEGGE 26 aprile 1974, n. 170
In vigore dal 21 giu 2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il diritto di utilizzare giacimenti
. . .
per lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale appartiene allo Stato.
L'attività diretta a tale fine è disciplinata dalla presente legge.
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