Art. 7
LEGGE 26 aprile 1974, n. 169
In vigore dal 2 giu 1974
Ai sindaci, ai presidenti delle giunte provinciali nonchè agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali da essi delegati, che per ragioni del loro mandato si rechino fuori del territorio del comune o della provincia, in località distanti non meno di 15 chilometri dal capoluogo, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonchè una indennità di missione alle condizioni previste dall', comma primo e dall', commi primo e secondo della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e per l'ammontare stabilito al punto 2 della tabella A) allegata alla medesima legge; all'ammontare sono applicabili le eventuali modifiche normative della tabella.
La liquidazione del rimborso spese e delle indennità di missione è fatta con deliberazione esecutiva della giunta su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio e da una dichiarazione della durata della missione.
Al presidente, agli assessori ed ai consiglieri delle amministrazioni provinciali, eletti in collegi il cui capoluogo disti non meno di 15 chilometri dal luogo ove ha sede l'amministrazione provinciale, spetta il rimborso per le spese effettivamente sostenute entro i limiti del territorio provinciale per la partecipazione a ciascuna seduta di consiglio o di giunta.
A tutti i consiglieri comunali, se risiedono fuori del capoluogo, spetta il rimborso per le spese effettivamente sostenute entro i limiti del territorio comunale, per la partecipazione a ciascuna seduta di consiglio o di giunta.
I consigli comunali e provinciali possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettive.
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