Art. 4
LEGGE 26 aprile 1974, n. 169
In vigore dal 6 gen 1980
All'assessore anziano ed agli assessori, sia effettivi che supplenti, delle amministrazioni provinciali è corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi dal consiglio provinciale entro i limiti previsti dall', rapportati all'indennità assegnata al presidente.
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