Art. 6
LEGGE 26 aprile 1974, n. 169
In vigore dal 2 giu 1974
A tutti i consiglieri provinciali è corrisposta una indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del consiglio entro i seguenti limiti:
1) province fino a 250.000 abitanti . . . . . . . . . . L. 10.000 2) province da 250.001 a 500.000 abitanti . . . . . . . L. 15.000 3) province con oltre 500.000 abitanti. . . . . . . . . L. 20.000
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