Art. 11

LEGGE 26 aprile 1974, n. 169

In vigore dal 2 giu 1974
Le indennità previste dai precedenti articoli vengono deliberate annualmente dal consiglio, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo del comune o della provincia. La spesa relativa alla corresponsione delle indennità, così deliberata, ha carattere di spesa obbligatoria e la relativa deliberazione è soggetta al solo controllo di legittimità.
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